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Cos’è l’APE

 Informativa sulla privacy

Quando serve, chi lo redige, compiti del certificatore e validità

L’APE è l’acronimo di Attestato di Prestazione Energetica, e descrive le caratteristiche energetiche di una singola unità immobiliare riscaldata (appartamento, ufficio, negozio, ecc.), o insieme di unità immobiliari (per esempio un condominio con impianto di riscaldamento centralizzato). Il documento valuta il sistema energetico edificio/impianto e stabilisce la Classe Energetica. Le classi energetiche sono 10 e partono dalla classe G la peggiore, fino alla classe ad A4 la migliore. Per maggiori dettagli potete leggere la guida all’APE.

Quando serve

L'APE è obbligatorio per: nuove costruzioni, compravendite, locazioni onerosa (affitti), interventi di efficientamento e riqualificazioni energetiche, ristrutturazioni importanti.

(Tabella obbligo dell'APE in base alla categoria catastale)

Chi lo redige

L' Attestato di Prestazione Energetica è redatto, come stabilito dal D.L. n. 75/2013, da un tecnico abilitato (ingegnere, geometra, ecc.). Deve effettuare obbligatoriamente almeno un sopralluogo sull'immobile in questione (D.L. 90/2013), deve valutare personalmente gli elementi che compongono l'edificio (pareti esterne, solai, infissi, impianto termico e generatore, ecc.).

Compiti del certificatore:

  • Raccogliere documentazione fotografica dell’immobile e degli elementi;
  • Raccogliere le schede relative ai controlli periodici sull’impianto termico;
  • Raccogliere schede tecniche degli elementi (terminali impianto, generatore, infissi, ecc.);
  • Inviare copia dell’APE al competente ufficio regionale.

Il certificatore redige l’APE mediante apposito software, allegando un proprio documento d’identità poiché è una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L’attestato può essere redatto e firmato digitalmente.

APE MIGLIOR PREZZO
DA 199,00 EURO
compreso il sopralluogo obbligatorio

Validità dell’APE

L’APE vale 10 anni a condizione che vengano effettuati i controlli periodici sull’impianto termico (Allegato A del DM 74/2013 ed eventuali Regolamenti Regionali, per la Calabria Allegato 3 del Regol. 3/2016). Inoltre, perde di validità se vengono apportate modifiche sull’impianto termico stesso, o sugli elementi che compongono l’edificio stesso (infissi, isolamento, ecc.).

CEE Pio Caracciolo (DPR 75/2013)
Certificatore e Esperto Consulente Energetico
Progettazione - APE -  Diagnosi energetiche
San Marco Argentano, Cosenza, Calabria
E-mail: caracciolo@piocaracciolo.it           Tel. 347.3908774

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