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SUPER ECOBONUS 110%: RISTRUTTURARE A “COSTO ZERO”.

Il Decreto Rilancio presentato dal Presidente del Consiglio Conte, mercoledì 13 maggio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri il 19 maggio, prevede l'opportunità di effettuare interventi di efficientamento energetico ed adeguamento antisismico sulle abitazioni e di godere del vantaggio fiscale del 110%  sotto forma di detrazione IRPEF, spalmata in cinque anni e non più in dieci, come per gli altri bonus attualmente in vigore. Questi interventi, se progettati ed effettuati correttamente, renderanno gli edifici sicuri e confortevoli, determinando un'importante riduzione dei consumi energetici (spese per il riscaldamento invernale e climatizzazione estiva) ed un conseguente abbattimento delle emissioni di CO2, nonché un miglioramento del comfort climatico nelle nostre abitazioni, il tutto a costo zero.
L'arco temporale in cui è possibile effettuare i lavori, va dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Immobili e soggetti che possono usufruire dell'agevolazione

Per usufruire del super ecobonus le opere devono riguardare condomini o unità immobiliari indipendenti (edifici unifamiliari), purché non in costruzione e che siano prima casa.  Potranno usufruirne le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Significa che, se si possiede una seconda casa, sia che si fitti o che si usi come casa vacanza, non si ha diritto all'incentivo. Non possono usufruirne i negozi, laboratori, studi professionali. Se l'intervento è effettuato in un condominio, più precisamente sulle parti comuni (facciate, copertura, impianto termico ed ACS centralizzato) si ha diritto al superecobonus anche se l'immobile è un bene strumentale.

Opere agevolate per il risparmio energetico

Coibentazione dell’edificio (cappotto termico): l'opera deve riguardare oltre il 25% della superficie lorda disperdente (pareti, solai, tetti confinanti con l'esterno o locali non riscaldati). Il tetto massimo di spesa è di 60mila euro per singola unità immobiliare (esempio: se il fabbricato è composto da 4 unità immobiliari il tetto di spesa sale a 240mila euro. Lo stesso per i condomini). I materiali isolanti utilizzati devranno rispettare i Criteri Ambientali Minimi DM 11 ottobre 2017.
Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti in edifici unifamiliari e su parti comuni di edifici plurifamiliari compresi i condomini. La sostituzione va effettuata con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la produzione di ACS. La tipologia d'impianto può essere con generatore a condensazione, a pompa di calore, ibrido o geotermico. E' possibile abbinare l'installazione di impianti fotovoltaici. Il tetto di spesa è di 30mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Inoltre è agevolata anche l'installazione negli edifici di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. E' riconosciuta anche la spesa relativa allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
L'intervento o la serie d'interventi devono garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche rispettando i requisiti previsti del D.M. Requisiti Minimi del 26 giugno 2015.

Installazione impianto fotovoltaico

Si ha diritto al super ecobonus anche per l’installazione d'impianti fotovoltaici. Il tetto massimo di spesa è di 48mila euro (comunque il limite di spesa è di 2.400 euro per kW di potenza nominale installata) per edificio e non per contribuente, purché l’intervento sia effettuato contestualmente alle altre opere agevolate e che l’energia autoprodotta e non consumata venga ceduta al GSE. Mentre se l'installazione dell'impianto fotovoltaico viene effettuato senza abbinarlo ad altre opere agevolate, il limite di spesa scende 1.600 euro per kW di potenza nominale.  Ulteriore detrazione è prevista per l'installazione di batterie di accumulo abbinate all'impianto fotovoltaico, il tetto massimo di spesa è di 1.000 euro per kWh di capacità. Sono abbinabili tutti gli interventi previsti nell'Ecobonus come la sostituzione degl'infissi, le schermature solari, ecc.,l'installazione del solare termico.


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Cessione del credito e sconto in fattura

Le persone fisiche che sostengono le spese possono usufruire del superecobonus del 110% in tre diverse opzioni. La prima con utilizzo diretto della detrazione e recupero in cinque anni.
La seconda opzione è alternativa alla detrazione fiscale. Il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, che a sua volta potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile successivamente ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari. Oppure, terza opzione, la trasformazione del corrispondente importo in credito di imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese banche e altri intermediari finanziari.

Gli adempimenti

Innanzi tutto l'opera va progettata e verificata secondo le norme tecniche e di legge; inoltre, se necessario, va presentato il giusto titolo edilizio. Le fatture relative ai lavori dovranno essere pagate con bonifico parlante, indicando il beneficiario della fattura e  della detrazione. Poiché vale il criterio di cassa, il pagamento va effettuato entro il 31 dicembre 2021. Per ottenere l'accesso al superecobonus del 110% bisogna garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche. Tale miglioramento va dimostrato tramite la redazione dell'APE (attestato di prestazione energetica D.L. 192/2005) sia ante che post intervento. L'attestato va redatto da un tecnico abilitato ai sensi del DPR 75/2013 nella forma della dichiarazione asseverata.
Il contribuente devrà acquisire la seguente documentazione:
- Visto di conformità’ dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il ‘visto di conformità’ è rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e CAF. I dati relativi all'opzione scelta andranno comunicati in via telematica all'Agenzia delle Entrate secondo modalità che saranno definite successivamente;
- per gli interventi di riqualificazione energetica, la ‘asseverazione’ del rispetto dei requisiti energetici minimi di cui al DM 26 giugno 2015 e della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, rilasciata da un tecnico abilitato e trasmessa all'Enea secondo modalità che saranno definite successivamente;
- per gli interventi di miglioramento sismico, la ‘asseverazione’ dell'efficacia dei lavori ai fini della riduzione del rischio sismico e della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, rilasciata da professionisti specializzati in questo campo. 
Sono detraibili le se spese per ottenere attestazioni, asseverazioni e visto di conformità. I tecnici responsabili delle attestazioni e asseverazioni dovranno stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile di 500 mila euro. Il tecnico che dovesse rilasciare attestazioni e asseverazioni infedeli rischierà sanzioni penali o pecuniarie da 2.000 a 15.000 euro.
Il decreto presenta un'opportunità devvero importatante per rendere le nostre abitazioni più sicure e confortevoli a "costo zero". Inoltre è fondamentale che vi rivolgiate ad un progettista e consulente energetico esperto in modo che possa ascoltare le vostre esigenze, consigliare le migliori soluzioni e sopratutto progettare e seguire la realizzazione dell'opera passo passo.
Vi ricordo che oltre al super ecobonus è possibile usufruire ulteriori bonus che Vi elenco:

Bonus ed agevolazioni fiscali in vigore

Agevolazioni per le ristrutturazioni edilize
Bonus verde
Risparmio energetico ecobonus
Agevolazione acquisto prima casa
Bonus mobili ed elettrodomestici
Agevolazioni per l'eliminazione di barriere architettoniche
Sisma bonus
Bonus Facciate

Norme e comunicati
Decreto Legge  Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020
D.M. 11 ottobre 2017
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri  
Conferenza stampa del Presidente del Consiglio

 

CEE Pio Caracciolo
Certificatore Energetico Edifici (DPR 75/2013) 
Consulenze Energetiche e progettazioni
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prov. Cosenza - Calabria

Telefono 347.3908774    e-mail: caracciolo@piocaracciolo.it

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